Al fine di essere rappresentata in giudizio nell'ambito di un procedimento penale,
sia per agire che per difendersi,
la persona non abbiente può richiedere la nomina di
un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.
Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente
sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione,
non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).
In proposito, però, occorre precisare quanto segue:
1) Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
2) Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i conviventi: in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del
solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
3) Può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili),
609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori - c.d. stalking), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600
(riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile),
601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.
Inoltre, l'ammissibilità al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti è stata espressamente sancita dalla L. 11/01/2018 n. 4 (in vigore dal 16/02/2018) in favore dei “figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un
genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte
dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”; con la precisazione
che tale deroga vale non solo per il procedimento penale, ma anche per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
4) Si ritiene superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha già riportato condanne definitive per i reati indicati nell'art. 76, comma 4-bis, DPR 30/5/2002, n. 115. - L'interessato può, però, fornire prova contraria,
come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139 del 2010.
5) l'art. 75 del DPR 30/5/2002 n.115, come modificato con D. Lgs. 7/3/2019, n.24, applica la disciplina del patrocinio anche alle procedure di consegna tra Stati dell'Unione Europea in esecuzione di un mandato d'arresto europeo.
Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- l'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
- colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure,
derivate ed incidentali, comunque connesse.
Nella fase dell'esecuzione, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di
sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
I benefici derivanti dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data in cui l'istanza è
stata presentata o è pervenuta all'ufficio del Magistrato competente (o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare
l'istanza e questa è presentata entro i 20 giorni successivi). In altre parole, non restano "coperte" le spese maturate prima della suddetta data.
Inoltre, se il Giudice procedente lo richiede, l'interessato – sia esso cittadino italiano o straniero o apolide - è tenuto,
a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato; qualora gli sia impossibile
produrre la documentazione richiesta, dovrà, a pena di inammissibilità, presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
- per i condannati (con sentenza definitiva) di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (modificato dal D.Lgs. n. 24 del 07 marzo 2019)
- se il richiedente è assistito da più di un difensore
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo. Tutte le istanze relative ai procedimenti in fase di indagini preliminari o
in fase dibattimentale dovranno essere presentate presso la cancelleria dell'Ufficio del Patrocinio a Spese dello Stato – Sezione Penale.
Se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione l'istanza dovrà essere proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata
fotocopia di un documento di identità in coso di validità, oppure può essere presentata
dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.
In alternativa, è autenticata con le modalità di cui all'art. 38, c. 3, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, cioè:
istanza firmata dall'interessato in presenza del funzionario di cancelleria; oppure sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata
fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare. Gli stranieri (comunitari o extracomunitari, anche se irregolarmente presenti in Italia), ai quali non è stato attribuito un codice fiscale, possono - agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza - indicare, in luogo del codice fiscale, il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio all'estero (v. ord. Corte Costituzionale n. 144 del 2004).
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato
nella domanda. In caso di impossibilità a produrre la certificazione consolare (impossibilità che si può provare allegando copia della raccomandata a.r.
inviata al consolato con richiesta di rispondere entro un congruo termine - almeno 30 giorni - dal ricevimento), lo straniero la può sostituire con una
autocertificazione attestante la verità di quanto dichiarato, oltre al fatto della mancata risposta del console. Allo stesso modo può fare quando il consolato
dichiari di non essere in grado di attestare la veridicità di quanto dichiarato.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare,
la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato
(oppure può essere sostituita da autocertificazione).
Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta,
il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
- può dichiarare l'istanza inammissibile
- può accogliere l'istanza
- può respingere l'istanza
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa produce l'accoglimento dell'istanza
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti
negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio
dell'Ordine del distretto della competente Corte d'Appello e, nei casi previsti dalle legge,
può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti benefici:
- rilascio gratuito di copie degli atti processuali, quando necessarie per l'esercizio della difesa;
- anticipazione da parte dello Stato di varie spese, indennità e diritti (v. art. 107 DPR. 30 maggio 2002, n. 115 - documento qui allegato), nonché l'onorario e le spese di avvocato e di eventuali consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo.
Inoltre, per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno
nel processo penale (cioè allorché vi sia la costituzione di parte civile), sono prenotati a debito,
quando la spesa è a carico della parte ammessa, il contributo, le spese e le imposte indicate nell'art.
108 del citato DPR.
Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso
al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Agenzia delle Entrate.
L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Agenzia delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Se,
dopo la conclusione del processo nel quale è stato ammesso al patrocinio,
l'interessato può o deve essere assistito da un difensore nella fase dell'esecuzione, o in un processo di revisione,
oppure relativo all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, oppure di competenza
del tribunale di sorveglianza, dovrà - se vuole godere del beneficio - presentare una nuova richiesta.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata: se l'interessato non
comunica le variazioni dei limiti di reddito; se il reddito risulta variato in misura da eccedere
il limite di legge; se, nel caso dell'extracomunitario detenuto, internato, ecc.,
la certificazione consolare non è stata prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione
dell'istanza (e non è stata supplita da autocertificazione); su richiesta dell'ufficio finanziario,
presentata entro 5 anni dalla definizione del processo, se mancavano le condizioni di reddito.
Sanzioni: la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione,
nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1,
lettere b), c) e d) del DPR 30 maggio 2002 n. 115, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Per altre informazioni:
Ministero della Giustizia
Consiglio Nazionale Forense
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari
Riferimenti normativi: DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141
Modulistica: istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato